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L’assegno per il nucleo familiare e' una prestazione a sostegno delle
famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, che abbiano un reddito complessivo
al di sotto delle fasce stabilite ogni anno per legge.
La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei
componenti il nucleo familiare, dal reddito del nucleo familiare e dalla
tipologia del nucleo familiare.
Le tabelle contenenti gli importi e le fasce reddituali sono pubblicate ogni
anno e hanno validità dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
N.B.:L’assegno per il nucleo familiare è cumulabile con l' assegno per il
nucleo familiare concesso dai Comuni.
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Il nucleo per i lavoratori dipendenti e i titolari di prestazioni
previdenziali è composto da:
il richiedente lavoratore o il titolare di prestazioni previdenziali;
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
• i figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati,
naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da
precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di
legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di
età, purché non coniugati;
• i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni
compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei
numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli e tutti di età inferiore
ai 26 anni;
• i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente (collaterali o in linea
retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel
caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito
il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati.
Sono equiparati ai figli:
• figli adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati;
• figli nati da precedente matrimonio del coniuge;
• minori regolarmente affidati dai competenti organi;
• nipoti minori viventi a carico dell'ascendente.
NB: i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a
carico dell'ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati
quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore. Il
mantenimento è presunto in caso di convivenza, mentre, in caso di non
convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio.
Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti,
oltre che nei Paesi dell’Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri
convenzionati:
• Capo Verde
• Stati della ex Jugoslavia
• Liechtenstein
• Principato di Monaco
• Repubblica di San Marino
• Svizzera
• Tunisia (massimo 4 figli)
• Santa Sede
Nel caso di domanda di assegni per il nucleo familiare presentata da
pensionati, oltre ai familiari residenti negli Stati già indicati, potranno
essere inclusi anche i familiari residenti in:
• Australia
• Canada
• Norvegia
• Stati Uniti
• Uruguay
N.B.:Gli stranieri poligami possono includere nel proprio nucleo familiare
solo una moglie.
REDDITO PER IL CALCOLO DELL'ANF
Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi del
richiedente l’assegno e dei familiari che concorrono alla composizione del
nucleo.
Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell'assegno per
il nucleo familiare è la somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti
il nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per
il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo (Es. Per
il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001 devono essere dichiarati i
redditi dell'anno 1999; per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002
i redditi dell'anno 2000).
Nel caso di coniugi, che nell'anno solare precedente non avevano contratto
ancora il matrimonio, il reddito da dichiarare e' quello conseguito da
ciascuno di essi in tale anno, mentre, in caso di decesso, reddito da
dichiarare è quello conseguito dal superstite e dai suoi familiari, non
tenendo conto di quello del deceduto.
I separati escluderanno l’indicazione dei redditi del coniuge dal quale si
siano legalmente ed effettivamente separati.
REDDITI DA DICHIARARE
Sono compresi tra i redditi da dichiarare quelli:
• assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se
superiori a Euro 1.032,91, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (pensioni sociali,
assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili
e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di
CCT e da BOT, ecc.);
• soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di
effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, e
le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per
integrazione salariale;
prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili
all’Irpef;
• da lavoro conseguiti presso Enti internazionali operanti in Italia e non
soggetti alla normativa tributaria italiana;
• corrisposti per altra prestazione previdenziale (indennità di
disoccupazione, di mobilità, di maternità, ecc.)
da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.
REDDITI DA NON DICHIARARE
Non vanno dichiarati, oltre ai redditi che per loro natura rivestono
carattere di rimborso forfettario di spese vive sostenute dal beneficiario,
o risarcitorio, anche i seguenti redditi:
• i trattamenti di famiglia comunque denominati;
i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
• le rendite vitalizie erogate dall’Inail;
• l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o
bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori
dipendenti e delle gestioni autonome;
• l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente
inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
• l'indennità per ciechi parziali;
• l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
• le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave
invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità;
• le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di
infortunio;
• gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria,
trasfusione e somministrazione di emoderivati;
• le pensioni di guerra;
• l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione
fiscale;
• le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione
salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.
Inoltre, l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei
redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo
familiare, e' inferiore al 70 per cento del reddito familiare complessivo
(nel caso di lavoratori iscritti alla gestione separata sono considerati,
per raggiungere la quota del 70% , anche i redditi derivanti dalle attività
indicate all’art. 2, c. 26, L.335/95).
A tal fine, si specifica che, nella predetta categoria di redditi rientrano
:
• i redditi da lavoro dipendente od assimilati assoggettabili all'IRPEF,
compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità
di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc.);
• i redditi sopra indicati conseguiti all'estero o presso Enti
internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla
normativa tributaria italiana;
• i redditi da lavoro dipendente esenti da IRPEF, quali gli assegni
accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1' categoria concesse in
relazione ad attività di lavoro dipendente (solo ove la somma di tali
redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il
limite di Euro 1.032,91);
• le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai
ciechi civili ed ai sordomuti, in quanto detti trattamenti sono da
considerare, ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del citato D.P.R.
917/1986, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati
all'IRPEF in virtù di specifiche disposizioni;
• le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi in
quanto anch'esse da considerare redditi da lavoro dipendente ai sensi del
predetto art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
• gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione
legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella
misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ai sensi
dell'art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi
costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente. Se dal
provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata
al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3,
del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50
per cento.
Il diritto al pagamento dell' ANF va riconosciuto anche qualora il reddito
complessivo del nucleo familiare sia uguale a "ZERO".
N.B.: Le quote di reddito derivanti da perdite d'esercizio connesse
all'attività di lavoro autonomo o di impresa devono essere considerate
uguali a zero e non possono essere sottratte dal reddito di uno o più
componenti il nucleo.
TIPOLOGIA DEL NUCLEO FAMILIARE
In presenza delle particolari condizioni di seguito specificate sono
previsti determinati aumenti delle fasce di reddito cui vengono rapportati
il diritto all'assegno e la relativa misura:
• famiglie monoparentali: se il richiedente o la richiedente l'assegno si
trova nelle condizioni di vedovo o vedova, separato o separata legalmente,
divorziato o divorziata, celibe o nubile o in stato di abbandono;
• nuclei che comprendono soggetti inabili a proficuo lavoro.
DOMANDA
Deve essere presentata:
• al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga
attività lavorativa dipendente, utilizzando il modello ANF/DIP. In tale
caso, il datore di lavoro deve corrispondere l'assegno per il periodo di
lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata
inoltrata dopo la risoluzione del rapporto nel termine prescrizionale di 5
anni.
• all’Inps, utilizzando gli appositi modelli, nel caso in cui il richiedente
sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo
determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata, ovvero abbia
diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
N.B.: Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione
del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell' ANF, deve essere
comunicata entro 30 giorni.
Qualora la domanda venga presentata per un periodo pregresso, gli arretrati
spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione
quinquennale).
DECORRENZA E VARIAZIONE
Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di
pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista
l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del
quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del
diritto (ad es.: celebrazione del matrimonio, nascita di figli) e cessa alla
fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a
mancare (ad es.: separazione legale del coniuge, conseguimento della
maggiore età da parte del figlio). Qualora spettino assegni giornalieri, il
diritto decorre e ha termine dal giorno in cui si verificano o vengono a
mancare le condizioni prescritte.
Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per
ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Per i pagamenti subordinati ad autorizzazione da parte dell'INPS la data
iniziale dell'erogazione e quella finale di scadenza della relativa validità
risultano dalle indicazioni contenute nell'autorizzazione stessa
AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione va richiesta, tramite presentazione del modello ANF 42
all’INPS (quando l’ANF è erogato dal datore di lavoro) o tramite
presentazione della documentazione indicata nei modelli di domanda (nei casi
di pagamento diretto da parte dell’INPS), nei casi in cui debbano essere
inclusi nel nucleo familiare:
• figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in
stato di abbandono;
• figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori;
• figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
• fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi
diritto a pensione di reversibilità;
• nipoti in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a);
familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se
non sono non sono in possesso di documenti attestanti il diritto
all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980 o ex artt. 2 e 17 ex
lege n. 118 del 1871 o di frequenza ex lege n. 289 del 1990);
• familiari maggiorenni inabili (se non sono in possesso di documenti
attestanti l’inabilità al 100%);
• minori in accasamento eterofamiliare;
• familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato
convenzionato, che siano residenti all’estero;
• figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni
compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei
numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore
ai 26 anni.
IL PAGAMENTO
L'assegno viene pagato:
• dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in
attività, in occasione del pagamento della retribuzione;
• direttamente dall'Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai
servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato,
lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla gestione
separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre
prestazioni previdenziali.
Il pagamento effettuato direttamente dall’INPS è disposto tramite bonifico
presso ufficio postale o, a richiesta, mediante accredito su conto corrente
bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
PAGAMENTO AL CONIUGE DELL’AVENTE DIRITTO
A decorrere dall' 1/1/05 il coniuge dell’avente diritto alla corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare può chiedere l’erogazione della
predetta prestazione purché non sia, a sua volta, titolare di un proprio
diritto all’ANF determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da
una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
La richiesta di pagamento da parte del coniuge deve essere presentata
utilizzando il modello ANF 559.
NB: Salvo quanto riportato in generale nella presente scheda, è possibile
accedere ad informazioni riguardanti le particolarità nella liquidazione
degli assegni familiari previste per alcune categorie di lavoratori
dipendenti accedendo alla scheda “ANF lavoratori dipendenti” e “ANF
parasubordinati” . E’, inoltre, presente l’ulteriore scheda “ANF pensionati”
con informazioni aggiuntive per i richiedenti pensionati.
ASSEGNI FAMILIARI DEI COMUNI
È un assegno concesso dai Comuni ed erogato dall’Inps.
Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e
non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.
COSA SPETTA
Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.
A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:
• I cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato
• i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori
(appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del
richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo;
• nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a
quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido
per l’assegno. Per l’anno 2010 l’ISE è pari a 23.362,70 euro per un nucleo
di 5 componenti.
LA DOMANDA
Deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare
(ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla
situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata
(entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni
prima della scadenza del semestre.
Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.
QUANDO SPETTA
Spetta in presenza di:
• nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori
(appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del
richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo;
• risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a
quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido
per l’assegno.
Il diritto all’assegno cessa:
• Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del
reddito
oppure
• dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il
requisito relativo alla composizione del nucleo.
QUANTO SPETTA
• L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2010 l’importo è pari in misura
intera a euro 129,79 mensili.
ASSEGNI FAMILIARI
Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di
alcune categorie di lavoratori, il cui nucleo familiare abbia un reddito
complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
A CHI SPETTA
• ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
• ai piccoli coltivatori diretti;
• ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori
autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
COSA SPETTA E PER CHI SPETTA
Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.
E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non
superiori ad un determinato importo mensile stabilito dalla legge e
rivalutato annualmente.
I redditi dei familiari a carico sono quelli assoggettabili all’IRPEF. Sono
esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d’imposta o ad imposta sostitutiva.
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
• il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il
richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi;
• i figli o equiparati anche se non conviventi: •di età inferiore a 18 anni;
• apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
• universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
• inabili al lavoro (senza limiti di età);
• i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi: •di età inferiore a 18
anni;
• apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
• universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
• inabili al lavoro (senza limiti di età);
• gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il
richiedente è piccolo coltivatore diretto.
• i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista
una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
REDDITI DEL NUCLEO
I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la
concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle
detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e
quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro
1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e
hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Pertanto, se la richiesta di assegni familiari riguarda periodi compresi nel
1° semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli
conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre,
periodo da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti
nell'anno immediatamente precedente.
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
• i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui
trattamenti di fine rapporto;
• i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge,
• le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le
pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
• le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili
assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di
inabilità;
• le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i
ciechi parziali;
• gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
• gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di
erogazione;
• l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione
fiscale;
• gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a
carico del/della richiedente.
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia
al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni
familiari.
LA DOMANDA
Gli assegni familiari vengono pagati direttamente dall'Inps:
• ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, semestralmente, con assegno a
domicilio ovvero con accredito sul c/c bancario o postale. Se viene scelto
l'accredito in conto corrente è necessario indicare nella domanda il codice
IBAN;
• ai pensionati, con accredito sulla rata di pensione.
La domanda deve essere inoltrata all’INPS, direttamente o tramite uno degli
Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
La richiesta degli assegni familiari da parte dei coltivatori diretti,
mezzadri o coloni, deve essere fatta sul modulo CD/CM 71 TP.
I piccoli coltivatori diretti, devono invece presentare il mod.
Prest./Agr.21 TP AF.
Qualora la domanda venga presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli
arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni
precedenti (prescrizione quinquennale).
N.B.: Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a
carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
QUANTO SPETTA
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri l'importo mensile degli assegni
familiari è pari a Euro 8,18 per ogni figlio ed equiparato, fratelli,
sorelle e nipoti conviventi
Per i pensionati l'importo degli assegni familiari è di Euro 10,21 per ogni
persona a carico.
ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE
Scarica la documentazione necessaria per chiedere gli assegni al nucleo
familiare