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   Sede di Marola di Torri di Quartesolo (VI) - Responsabile: Dott.ssa Marta Cardin
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La disoccupazione non agricola, è una prestazione economica, a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

COSA SPETTA
• ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo spetta una indennità ordinaria di disoccupazione della durata massima di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni;
• ai lavoratori edili, spetta un trattamento speciale per l'edilizia per un massimo di 90 giorni. Nel caso in cui il lavoratore possieda anche i requisiti per ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione, terminato di beneficiare dell'indennità relativa al trattamento speciale per l'edilizia continuerà a beneficiare dell'indennità ordinaria per il periodo residuo, cioè per ulteriori 150 giorni se lavoratore ha un'età inferiore a 50 anni alla data del licenziamento, oppure 270 giorni se l'età era superiore a 50 anni. Nel caso in cui l’importo del trattamento speciale edile sia inferiore all’importo della disoccupazione ordinaria, è facoltà del lavoratore optare per il trattamento più favorevole e beneficiare per tutto il periodo dell'indennità ordinaria di disoccupazione, tenendo presente che l’accredito dei contributi figurativi delle due prestazioni è diverso;

Ai lavoratori che percepiscono l'indennità ordinaria o il trattamento speciale, anche per un solo giorno nel periodo compreso tra il 18 ed il 24 dicembre, compete una gratifica pari a sei giornate dell' indennità che si sta percependo, comprensiva dell' eventuale assegno al nucleo familiare. (Settimana Natalizia).
• agli apprendisti spetta una indennità giornaliera per un massimo di 90 giorni, frazionabili, durante l'intero periodo del contratto di apprendistato.

Sulle indennità compete l'assegno al nucleo familiare.

A CHI SPETTA
• ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati o sospesi, per motivi indipendenti dalla propria volontà (disoccupazione ordinaria);
• ai lavoratori del settore edile (trattamento speciale edile);
• agli apprendisti se licenziati o sospesi per crisi aziendale o occupazionale qualora ci sia l'intervento dell’Ente bilaterale (disoccupazione agli apprendisti).

LA DOMANDA

La domanda di indennità di disoccupazione ordinaria requisiti normali può essere inoltrata:
• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
• Contact Center integrato – n. 803164;
• Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La domanda di indennità di disoccupazione speciale per l’edilizia può essere inoltrata:
• Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
• Posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

QUANDO SPETTA

La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti.
Nel caso di:
disoccupazione ordinaria, è necessario avere:
• rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
• almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento;
• un contributo settimanale antecedente il biennio stesso.

trattamento speciale edile, è necessaria avere:
• rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego;
• almeno 43 contributi settimanali utili in edilizia nel biennio precedente la data di licenziamento.

disoccupazione agli apprendisti, è necessario avere:
• tre mesi di servizio prestato presso l'azienda interessata alla crisi aziendale o occupazionale al momento della sospensione o del licenziamento;
• la qualifica di apprendista al 29/11/2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n° 185 del 29/11/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009);
• l’intervento dell’Ente bilaterale.

QUANTO SPETTA

L'indennità sarà così calcolata; nel caso di:
disoccupazione ordinaria:
• 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
• 50% per i successivi 2 mesi;
• 40% per il periodo restante nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età.

Gli importi hanno un limite massimo che per il 2010 è pari a € 892,96 se la retribuzione del lavoratore era pari o inferiore ad € 1.931,86 mensili, oppure a € 1.073,25 se la retribuzione era superiore.

trattamento speciale edile:
• 80% della retribuzione percepita nelle quattro settimane precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

disoccupazione agli apprendisti, licenziati o sospesi:
• 80% della retribuzione per un massimo di 90 giorni.

UNA TANTUM AI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Per aver diritto all’ una tantum, i lavoratori somministrati, oltre a non percepire altre forme pubbliche di sostegno al reddito e a non essere in possesso dei requisiti per l’accesso alla disoccupazione, devono avere:
• maturato almeno 78 giornate di calendario in somministrazione (riferite anche a periodi di lavoro svolti presso più Agenzie) a partire dal 1° gennaio 2008
• almeno 45 giornate di calendario di disoccupazione al momento della domanda.

L'indennità una tantum pari a € 1.300,00 al lordo delle trattenute. La domanda dovrà essere presentata direttamente alle Agenzie del Lavoro, autocertificando di non essere destinatari, all'atto della domanda, di altro trattamento a sostegno del reddito.

UNA TANTUM AI COLLABORATORI A PROGETTO (CO.CO.PRO.)

L' una tantum ai co.co.pro. spetta ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata, in misura percentuale a quanto percepito nell’anno precedente. La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per beneficiarne, i collaboratori a progetto devono avere:
• cessato il rapporto di lavoro per fine lavoro;
• svolto l’ultimo rapporto di lavoro presso un unico committente;
• un reddito nell'anno precedente che non superi il minimale fissato annualmente (per il 2008 deve essere compreso tra i 5.000 euro e i 13.819 euro;
• accreditati nell’anno precedente non meno di 3 mesi di contribuzione e non più di 10 nella gestione separata;
• accreditati nell’anno di fine lavoro almeno 3 mesi di contribuzione nella gestione separata.
DISOCCUPAZIONE ORDINARIA/MOBILITA'
  Scarica i documenti necessari per la domanda di disoccupazione ordinaria