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Credits
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:
- pensionato (pensione di reversibilità);
- lavoratore (pensione indiretta).
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione:
- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è
separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli
sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali,
riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente
matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano
minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte
del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti
(nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere
erogata
- ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che
alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del
medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione
può essere erogata:
- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di
pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a
carico del medesimo.
REQUISITI
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
- almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di
vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
- almeno 260 contributi settimanali di cui almeno tre nel quinquennio
antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario
di invalidità).
INDENNITÀ PER MORTE
Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver
perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere
l'indennità per morte, se:
- il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione diretta;
- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta
per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
- nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di
contribuzione.
La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena
di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore
assicurato.
INDENNITÀ UNA-TANTUM
Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza
aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere
l’indennità una-tantum, se:
- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione
indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia
professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la
concessione dell’assegno sociale.
LA DOMANDA
Può essere presentata presso le sedi Inps, direttamente o tramite uno degli
enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i
lavoratori; ovvero inviata per posta a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso le sedi Inps o gli
enti di patronato o scaricabile dal sito www.inps.it corredato da
certificazione medica (mod. SS3) se il richiedente ovvero se uno degli
aventi diritto (figli, fratelli e sorelle) può essere riconosciuto inabile.
QUANDO SPETTA
La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello
del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla
data di presentazione della domanda.
QUANTO SPETTA
L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione
dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al
pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
60%, solo coniuge;
70%, solo un figlio;
80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e
nipoti.
PENSIONE SUPERSTITI O REVERSIBILITA'
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